LETTERA AI GIORNALI: UN CARTEGGIO CON LA BCE: CON UNA BANCA PUBBLICA SI POSSONO RECUPERARE FINO A 70 MILIARDI DI EURO SUGLI INTERESSI
In parole semplici la BCE ha
“stampato” dal 2012 ad oggi più di 2800 miliardi di euro. A chi li ha dati? Ai
Governi dei singoli stati dell’Eurozona? No. Alle banche private, come prevede
l'art. 123 (comma 1) del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea? Si.
In pratica la BCE crea dal
nulla 2800 miliardi e li presta alle banche private, oggi, allo 0% di
interessi. Le banche private con questi soldi acquistano i Titoli di Stato e ci
guadagnano la differenza (che sono parecchi punti percentuali nel caso della
Grecia, tra il 2 e 3% nel caso dell’Italia). Ora il perché la BCE invece di
prestare questi soldi allo 0% direttamente ai governi di quegli stati in
difficoltà, lo presta invece alle Banche, sarebbe la domanda giusta da porsi.
Ma lo scopo di questa lettera è indicare una soluzione.
Infatti il comma 2 dello
stesso articolo 123 indica che una Banca Pubblica può accedere a questo
prestito alle stesse condizioni del sistema bancario privato.
In questo modo la Banca
Pubblica prende il prestito allo 0 % e lo gira allo Stato italiano per esempio
allo 0,5 %. La Banca Pubblica ha un guadagno netto dello 0,5% e lo Stato
italiano risparmierebbe la differenza tra i tassi di interesse in vigore
(2-3%). Stiamo parlando di una cifra che oscilla tra i 30 e i 70 miliardi
l’anno. E' possibile trovare la proposta insieme ad altre soluzioni su un
articolo a firma di Enrico Grazzini apparso su Micromega, il 18 maggio 2018
(http://temi.repubblica.it/micromega-online/come-diminuire-il-debito-italiano-senza-austerita/).
Proposta che molti hanno indicato come percorribile (insieme a proposte
validissime come quelle di Paolo Savona, Marco Cattaneo e altri illustri
economisti e statisti).
In Italia non abbiamo però
avuto negli ultimi 20 anni statisti validi al governo e ad oggi non abbiamo
nemmeno banche pubbliche. Infatti Romani Prodi in un impeto distruttivo e
catastrofico per il nostro paese ha avviato le privatizzazioni bancarie e
dell’IRI e Giuliano Amato a ruota (purtroppo la lista di politici guidati da
interessi sovranazionali sarebbe ancora lunga). Ma sarebbe possibile
'costruire' una banca pubblica con MPS o con Cassa Depositi e Prestiti.
Potremmo tornare a
respirare, potremmo tornare tutti a contribuire con il nostro lavoro a creare
ricchezza reale avendo i soldi (creati dal “nulla” dalla BCE e quindi senza
doverli restituire) per far ripartire l’economia e creare un futuro di crescita
e benessere per i nostri figli. Possiamo farlo se ci accorgiamo di quanto le
idee, che oggi guidano la scienza economica, siano idee che fanno gli interessi
non di chi lavora o vorrebbe lavorare, ma di chi vive governando il flusso
monetario e speculando con la moneta. E con un po’ di autocritica grazie alla
nostra inconsapevolezza e fiducia mal posta.
Claudio Bertoni
Gruppo Cittadini Economia
Ferrara
Qui
sotto il carteggio originale con L’Unione Europea e la BCE
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
>> Il carteggio
originale con L'Unione Europea e la Banca Centrale Europea
Date: Tuesday, 10/12/2013
17:23:50
From: "Claudio
Bertoni"
Subject: [Case_ID: 830870 /
1548784] art. 123- Delucidazioni
--------------------------------------------------
[...]
E' chiaro che la BCE non può
acquistare direttamente Titoli di Stato e quindi quello che è mia intenzione
approfondire ora, e in ultimo, sono le seguenti domande:
1) comma 2 art. 123 TFUE: è possibile per un Ente creditizio di
proprietà pubblica accedere all'offerta di liquidità, oggi al tasso dello
0,25%, della BCE?
2) Se sì come penso, questo Ente creditizio di
proprietà pubblica può prestare denaro al Governo affinchè lo stesso possa
pagare i suoi debiti ai mercati finanziari? Ovviamente attraverso la cessione a
garanzia dei Titolo di Stato acquistati dall'Ente creditizio pubblico stesso?
3) E l'Ente creditizio
pubblico può decidere liberamente il tasso di interesse?
Grazie ancora per la vostra
cortese risposta
---------- Messaggio
inoltrato ----------
Da: Europe Direct
<citizen_reply@edcc.ec.europa.eu>
Date: 13 gennaio 2014 10:50
Oggetto: [Case_ID: 0830870 /
1548784] art. 123- Delucidazioni
A:
claudio.bertoni1910@gmail.com
Gentile Signor Bertoni,
La ringraziamo per il suo
messaggio. Desideriamo scusarci per il ritardo.
Le inoltriamo le risposte
alle sue domande, fornite dalla Banca centrale europea:
1) comma 2 art. 123 TFUE: è possibile per un Ente creditizio di
proprietà pubblica accedere all'offerta di liquidità, oggi al tasso dello
0,25%, della BCE?
1. Gli enti pubblici creditizi dell'area
dell'euro sono un elemento importante del sistema bancario e pertanto hanno un
ruolo essenziale nel fornire prestiti all'economia reale. Pertanto è importante
per l'Eurosistema che essi siano trattati alla pari degli istituti creditizi
privati nel contesto delle operazioni di rifinanziamento per assicurare un
efficiente trasmissione delle decisioni riguardanti la politica monetaria
all'economia. Pertanto la risposta alla sua prima domanda è si ed e per questo
che l'articolo menzionato è presente nel Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE)*. L'articolo stabilisce che il divieto di scoperto bancario e
altre forme di facilitazione creditizia in favore dei governi "non si
applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta
di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche
centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli
enti creditizi privati".
2) Se sì come penso, questo
Ente creditizio di proprietà pubblica può prestare denaro al Governo affinchè
lo stesso possa pagare i suoi debiti ai mercati finanziari? Ovviamente
attraverso la cessione a garanzia dei Titolo di Stato acquistati dall'Ente creditizio
pubblico stesso?
2. Non è il ruolo della
banca centrale di decidere per gli istituti di credito come utilizzare i soldi.
In pratica, gli istituti di credito possono liberamente prestare i soldi ai
governi o comprare i loro titoli di stato, nonché prestare soldi a qualsiasi
cliente. Questo è possibile nel caso in cui esista una decisione commerciale
indipendente da parte dell'ente pubblico creditizio di entrare in tale rapporto
con lo Stato. In questo contesto è necessario ricordare la clausola stabilita
dall'articolo 124 del TFUE, che stabilisce quanto segue: "È vietata
qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali, che offra alle
istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione, alle amministrazioni
statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi
di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso
privilegiato alle istituzioni finanziarie." Lo Stato, nel caso in cui
adottasse una legge, regolamento o qualsiasi altro strumento giuridicamente
vincolante, che obbligherebbe un istituto finanziario a comprare i titoli di
stato governativi, violerebbe l'articolo 124.
3) E l'Ente creditizio
pubblico può decidere liberamente il tasso di interesse?
3. La domanda non è chiara.
Tuttavia, nel contesto della decisione indipendente presa dall'istituto
creditizio di prestare soldi ai clienti, il prezzo dell'operazione deve essere
basata su considerazione finanziarie e economiche (per esempio, il profilo di
rischio del cliente). Per quanto riguarda la decisione di comprare titoli di
stato pubblici, si aspetta che il tasso di interesse nominale per i titoli
governativi (come per gli altri) venga determinato dalle caratteristiche del
titolo stesso (incluso il profilo di rischio dell'emittente, la liquidità e
commerciabilità del titolo, etc.). Il rendimento effettivo del titolo (emesso
da un pubblico o provato) negoziato sul mercato riflette l'evoluzione di queste
caratteristiche nel tempo.
Ci auguriamo che queste
informazioni possano esserle di aiuto. La preghiamo di contattarci nuovamente
in caso avesse ulteriori domande.
NOTE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=IT
Testo Integrale ART. 123
TFUE
1 - art. 123 della Versione
consolidata del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea Comma 1:
"Sono vietati la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma
di facilitazione creditizia, da parte della Banca Centrale Europea o da parte
delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate «banche
centrali nazionali»), a istituzioni, organi od organismi dell'Unione, alle
amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad
altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così
come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della Banca
centrale europea o delle banche centrali nazionali.
2 - "Le disposizioni
del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che,
nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono
ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso
trattamento degli enti creditizi privati"
Commenti
Posta un commento